Licenziare la tua collaboratrice domestica o il tuo collaboratore domestico comporta il rispetto dei termini di preavviso come previsto dall’art. 39 del CCNL, ad eccezione del licenziamento senza preavviso dovuto per eventi e/o mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
I termini di preavviso non sono uguali per tutti, ma cambiano in base all’orario di lavoro settimanale e all’anzianità di servizio svolto presso il datore di lavoro.
Provo a sintetizzare l’art. 39 del CCNL personale domestico, facendo riferimento solo al licenziamento (il citato articolo disciplina anche le dimissioni, ma approfondiremo l’argomento in un secondo momento).
Termini di preavviso per rapporti di lavoro non inferiori alle 25 ore settimanali:
- 15 giorni di calendario per i rapporti di lavoro con anzianità di servizio fino a 5 anni con lo stesso datore di lavoro;
- 30 giorni di calendario per i rapporti di lavoro con anzianità di servizio oltre i 5 anni con lo stesso datore di lavoro.
Termini di preavviso per rapporti di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali:
- 8 giorni di calendario per i rapporti di lavoro con anzianità di servizio fino a 2 anni con lo stesso datore di lavoro;
- 15 giorni di calendario per i rapporti di lavoro con anzianità di servizio oltre i 2 anni con lo stesso datore di lavoro.
In caso di licenziamento intimato entro il trentunesimo giorno successivo al termine del congedo di maternità, i suddetti termini di preavviso raddoppiano.
Attenzione però, per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscono di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro e/o messo a disposizione del medesimo, i termini di preavviso cambiano:
- 30 giorni di calendario per i rapporti di lavoro con anzianità di servizio fino ad 1 anno con lo stesso datore di lavoro;
- 60 giorni di calendario per i rapporti di lavoro con anzianità di servizio oltre 1 anno con lo stesso datore di lavoro.
Alla scadenza del preavviso, l’alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro.
In caso di mancato o insufficiente preavviso, il datore di lavoro dovrà corrispondere un’indennità pari alla retribuzione corrispondente i giorni di preavviso non concessi.
Il licenziamento senza preavviso può avvenire per eventi e/o mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro nemmeno per un periodo provvisorio.
Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso il lavoratore.
In caso di morte del datore di lavoro, il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso su indicati.
I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso.
Nel caso in cui il datore di lavoro intima oralmente il licenziamento al lavoratore, quest’ultimo può richiedere (la richiesta va fatta in forma scritta) al datore di lavoro una dichiarazione scritta che attesti l’avvenuto licenziamento.