Maternità

Anche nei rapporti di lavoro domestico, in caso di gravidanza,  le colf, badanti e baby sitter, hanno diritto alla maternità.

Quanto tempo dura il congedo?

Il periodo di congedo ha una durata di 5 mesi, 2 mesi prima della data presunta parto e 3 mesi dopo il parto. Per la lavoratrice, astenersi dal lavoro è un diritto e un obbligo previsto dalla legge (il congedo è retribuito).

Chi paga?

A pagare è sempre l’INPS, solo che, a differenza dei rapporti di lavoro presso aziende pubbliche o private, la maternità non viene anticipata dal datore di lavoro, in quanto quest’ultimo non è sostituto d’imposta, ma retribuita direttamente dall’ente previdenziale.

Quanto spetta?

L’importo spettante è pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera.

Entro quanto tempo si può fare richiesta?

La richiesta va fatta telematicamente all’INPS entro 60 mesi dal parto.

Come si può fare richiesta?

La domanda può essere fatta tramite il PIN INPS del cittadino o se non si è in possesso del PIN, o meglio ancora non si è in grado di compilare autonomamente la richiesta, ci si può rivolgere ad un qualsiasi patronato che assisterà la lavoratrice.

Quali sono i requisiti per il diritto alla maternità?

La lavoratrice ha diritto alla maternità sole se nei 24 mesi precedenti dell’inizio del periodo di astensione obbligatoria, può far valere almeno 52 contributi settimanali (versati o dovuti), oppure, nei 12 mesi precedenti dell’inizio del periodo di astensione obbligatoria, può far valere almeno 26 contributi settimanali (versati o dovuti). I contributi utili al calcolo, non sono solo quelli versati nell’ambito del settore domestico, ma sono utili al calcolo anche quelli versati in settori diversi.

Si può licenziare la lavoratrice in gravidanza?

L’art. 24 comma 3 del CCNL recita: Dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa.
Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta e convalidate con le modalità di cui all’art.38 comma 9.
Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice.

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